
Siena, operatore Scotte non vaccinato: "Non c'è stata alcuna sospensione"

Operatore delle Scotte sospeso per inadempienza all'obbligo vaccinale nonostante fosse in aspettativa, e infine tornato al lavoro dopo essersi rivolto al giudice del lavoro, nessuna “vittoria legale” per il dipendente. Lo sostiene l'Aou Senese, che precisa come sia stata “preliminarmente rilevata la cessazione della materia del contendere, in quanto l’Azienda aveva già ripristinato la richiesta di aspettativa senza sospensione del dipendente”.
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“Il dipendente infatti – ricostruisce l'azienda ospedaliera - aveva richiesto un’aspettativa senza stipendio il 10 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, accordatagli dal 15 dicembre 2021 dall’Aou Senese che lo aveva successivamente sospeso dal servizio, in data 4 febbraio 2022, a seguito dell’accertamento dell’inadempienza dell’obbligo vaccinale, applicando la normativa e il regolamento aziendale adottato nel mese di dicembre e in vigore fino al 14 aprile 2022. Tale regolamento – ancora l'Aou Senese - è stato poi modificato il 15 aprile 2022 per recepire le ultime indicazioni giurisprudenziali e prevedendo, quindi, che i dipendenti in aspettativa non fossero sospesi dal servizio. Pertanto l’aspettativa del dipendente è stata ripristinata. Il fatto che il dipendente, nel frattempo, si sia ammalato di Covid, ricevendo il green pass rafforzato per guarigione, esula dalla vicenda giuridica e dalle motivazioni per le quali il dipendente ha chiesto l’aspettativa – rimarca l'ospedale - per quanto riguarda il pagamento delle spese legali si precisa che sono conseguenti all’instaurazione del contenzioso (antecedente la modifica del regolamento aziendale) e dipendenti dalla complessità della materia e alle continue evoluzioni normative sull’emergenza pandemica che si sono succedute in questi ultimi mesi”.
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È opportuno precisare – controreplica l'avvocato dell'operatore sanitario, Antonio Panella – che nel sospendere il lavoratore per inadempienza dell'obbligo vaccinale, l'azienda medesima ha violato la normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021, laddove al comma 1 statuisce che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento della prestazione lavorativa". Pertanto, è evidente come l'obbligo vaccinale non possa essere esteso ad un rapporto lavorativo già sospeso, in conseguenza di un istituto come quello dell'aspettativa e/o del congedo. Considerata la chiarezza della norma (che non si espone ad interpretazioni differenti), oltreché i precedenti giurisprudenziali (in primis Tribunale di Milano del 26.11.2021), è evidente, quindi, come il datore di lavoro avrebbe potuto ripristinare la suddetta situazione di illegittimità prima dell'instaurazione del procedimento. Infatti, l'azienda era stata previamente edotta di tale questione, avendo ricevuto precedente missiva dallo scrivente difensore, alla quale non ha mai dato riscontro. Il pagamento delle spese di lite, pertanto – conclude - è una conseguenza diretta del comportamento tenuto dall'azienda ante causam”.
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